Le detrazioni fiscali, per gli interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza antisismica degli edifici, non sono scomparse con la fine del 2024, anzi, la legge di bilancio per il 2025 ne ha previsto una proroga apportando rilevanti novità nell’ambito edilizio.
Esistono diverse agevolazioni fiscali, vediamo quelle più importanti:

SISMABONUS: bonus per gli interventi che hanno adottato misure antisismiche. Per l’anno 2025 la detrazione è del 50% su un ammontare massimo di 96.000 euro per unità immobiliare da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.
La detrazione calerà al 36% nel biennio 2026-2027 per lavori di adeguamento sismico effettuati sulle prime case, mentre passerà al 30% per lavori effettuati su altri tipi di immobili.Rientrano tra gli interventi agevolabili col Sismabonus tutti quelli per l'adozione di misure antisismiche, in particolare tutto quanto riguarda l'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica. Questi interventi devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o su complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici.
SISMA BONUS ACQUISTI: particolare detrazione spcifica per l'acquisto di un immobile, in zona sismica 1, 2 o 3, demolito e ricostruito in chiave antisismica da un’impresa che vende le unità immobiliari entro 30 mesi dalla data di conclusione dei lavori.
Questo bonus segue lo stesso destino del Sismabonus Ordinario visto in precedenza, ossia per il 2025 è possibile ottenere una detrazione del 50% se l'acquisto si riferisce alla prima casa e del 36% se si riferisce ad una seconda casa o ad un immobile diverso.
La detrazione, inoltre, è prorogata fino al 2027 ma ridotta dall’anno 2026 ad una detrazione del 36% per acquisto prima casa ed al 30% per le seconde case o altri immobili.
Resta confermato anche per il Sismabonus Acquisti la detraibilità del bonus in cinque quote annuali di pari importo con tetto di spesa massima pari ad euro 96.000.
BONUS RISTRUTTURAZIONE: nel 2025 offre una detrazione fiscale in misura variabile sulle spese sostenute per interventi di recupero edilizio. L’aliquota maggiorata al 50% è stata prorogata solo per le prime casa mentre per gli altri immobili è al 36% ed in entrambi i casi il tetto massimo di spesa è di euro 96.000.
I lavori agevolabili sono quelli di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. La detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo
SUPERBONUS: questo bonus con la legge di bilancio ha subito delle modifiche.
Dal 31 Dicembre 2024 è decaduta l’aliquota del 70%; dal 1 Gennaio 2025 il Superbonus è confermato al 65% esclusivamente per i condomini su interventi Trainanti ( come isolamente termico, sostituzione di impianti di climatizzazione o Interventi Antisismici) ed interventi Trainati ( efficientamento energetico, eliminazione delle barriere architettoniche, installazione di Impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici). Per beneficiare dell’agevolazione va comunque rispettato il termine del 15 ottobre 2024 e soddisfatti i seguenti requisiti:
-Presentazione della CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata)
-Delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori nei condomini
-Istanza per il titolo abilitativo in caso di demolizione e ricostruzione
Il SUPERBONUS RAFFORZATO AL 110% resta in vigore unicamente nelle zone terremotate per: condomini, persone fisiche con edifici fino a 4 unità, ONLUS, APS e ADV. La detrazione può essere ripartita in 10 rate annuali.
ECOBONUS: è il bonus riferito alle detrazioni per tutti gli interventi di riqualificazione energetica differenziate in base alla tipologia di immobile; nel 2025 l'aliquota è del 50% per la prima casa con riduzione al 36% nel biennio 2026-2027, su un tetto massimo di spesa di 96.000 €
Per le abitazioni non principali nel 2025 l’ aliquota sarà al 36% con riduzione al 30% nel biennio 2026-2027 su un tetto massimo di spesa di 48.000€.

La legge di Bilancio per il 2025, ha inoltre introdotto ulteriori novità per l’applicabilità delle detrazioni, introducendo limiti per accedervi, riguardanti il reddito complessivo e più specificamente:
per i redditi superiori a 75.000 euro ma inferiori a 100.000 euro, il tetto massimo delle detrazioni è fissato ad 14.000 euro;
per i redditi superiori ai 100.000 euro, il tetto massimo è di 8.000 euro
Reddito e composizione familiare | Importo massimo detraibile Annuo (euro) |
Reddito > 75.000 euro, nessun figlio a carico | 7.000 |
Reddito > 75.000 euro, 1 figlio a carico | 9.800 |
Reddito > 75.000 euro, 2 figli a carico | 11.900 |
Reddito > 75.000 euro, >2 figli o 1 figlio con disabilità | 14.000 |
Reddito > 100.000 euro, nessun figlio a carico | 4.000 |
Reddito > 100.000 euro, 1 figlio a carico | 5.600 |
Reddito > 100.000 euro, 2 figli a carico | 6.800 |
Reddito > 100.000 euro, >2 figli o 1 figlio con disabilità | 8.000 |
In assenza di figli, la cifra è dimezzata (moltiplicata per il coefficiente di 0.5); per quanti hanno un solo figlio, è ridotta moltiplicando per un coefficiente di 0.85; resta pari se si hanno più di tre figli o figli con disabilità. Sono escluse dal computo dell’ammontare complessivo degli oneri e dei costi le spese sanitarie detraibili, gli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024; il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
Di seguito un esempio: un contribuente con reddito compreso tra euro 75.000 ed euro100.000, senza figli a carico, realizza lavori di ristrutturazione per euro 90.000. Fino all’anno scorso, con il bonus ristrutturazione 50%, avrebbe potuto detrarre 45.000 euro in 10 anni ovvero euro 4.500 all’anno.
Dal 2025, invece, con il nuovo tetto di spesa, nel suo caso specifico fissato in euro 7.000/annui, potrà detrarre il 50% di tale ammontare, quindi 3.500 euro all’anno.
Viene oltretutto, differenziata la situazione per gli immobili adibiti a Prima Casa ed a Seconde Case; per questo motivo è necessario definire i concetti di “PRIMA CASA” ed “ABITAZIONE PRINCIPALE”.
Quando parliamo di Abitazione Principale ci riferiamo all'immobile in cui il contribuente ed i suoi familiari risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente; quando si parla, invece, di prima casa si fa riferimento alla normativa contenuta nel DPR 131/1986.
Per l’usufruibilità dei bonus, la condizione non implica necessariamente che l'immobile sia quello in cui il contribuente vive con la propria famiglia ma ci si riferisce al primo immobile acquistato dal contribuente che non possiede altre proprietà abitative.Per godere di queste agevolazioni è necessario quindi che l’acquirente abbia la propria residenza nel comune in cui si trova l'immobile.
Per tutti i dettagli rispetto alle nuove agevolazioni edili, il nostro Staff è sempre aggiornato e pronto a dare maggiori delucidazioni ai nostri clienti per affiancarli nell’ acquisto di una casa Antisismica o per agevolarli nell’iter di riconoscimento delle detrazioni spettanti.